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Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 novembre 2025  (sono in corso le previste registrazioni e comunicazioni che

occorre perfezionare per la formale entrata in vigore dello Statuto). 21 Gennaio 2026

 

Testo dello statuto

Articolo 1 - Princìpi

1.a. Società Internet APS, altresì detta “Internet Society Italia” o “ISOC Italia”, è un’Associazione privata senza scopo di lucro, costituita il 17 Marzo 2000. Società Internet APS si configura quale Associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.b. Società Internet APS promuove la conoscenza, il monitoraggio, l’uso e lo sviluppo tecnologico, culturale, sociale ed economico di Internet in Italia mediante innovazioni e soluzioni eticamente responsabili e sostenibili.

1.c. Società Internet APS difende il diritto di accesso a Internet di ogni persona, Associazione o entità sociale, opponendosi ad ogni forma di discriminazione e manipolazione connessa all’uso e alla gestione di Internet, con particolare attenzione all’inclusività e alle differenze di genere, all’alfabetizzazione digitale, al contrasto della disinformazione e a ogni fenomeno d’odio.

1.d. Società Internet APS si fa portavoce degli interessi e delle esigenze degli utenti italiani di Internet presso la comunità Internet internazionale e promuove l'uso della lingua italiana in Internet.

1.e. Società Internet APS ha sede legale nel Comune di Roma (CAP: 00185), presso il Consortium GARR in via dei Tizii, n. 6 e potrà avere sedi operative presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali in altri luoghi, sia in Italia che all’estero. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

1.f. La durata di Società Internet APS è illimitata.

1.g. Gli organi di Società Internet APS sono:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • L’Organo di Revisione e Controllo
  • Il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi di Società Internet APS possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

1.h. Società Internet APS deve tenere i seguenti libri sociali:

  • libro dei soci;
  • registro dei volontari;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di Revisione e Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

1.i. Nel perseguimento degli scopi statutari, Società Internet APS esprime e preserva i valori identitari che caratterizzano il patrimonio storico-ideale risalente alla sua fondazione ad opera dei “pionieri” di Internet, ispirandosi ai principi generali di legalità, correttezza, imparzialità, trasparenza e inclusione mediante una visione culturale aperta e innovativa, nel rispetto dei diritti umani, della parità di genere, dell’equità sociale, dell’etica e della dignità inviolabile della persona.

1.l. Lo spirito e la prassi di Società Internet APS si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

Articolo 2 - Relazioni con Internet Society: premesse e principi

2.a. Internet Society è l’Associazione fondata in data 11 dicembre 1992 negli Stati Uniti d'America, incorporata con atto numero 924447 emesso dalla Business Regulation Administration, Department of Consumer and Regulatory Affairs, Government of the District of Columbia.

2.b. Su iniziativa dei Soci Fondatori, Società Internet è stata ed è riconosciuta da Internet Society quale sezione italiana di Internet Society (ISOC Italy Chapter).

2.c. Società Internet APS condivide e osserva i principi, la missione e gli scopi di Internet Society e li promuove in Italia.

2.d. Società Internet APS persegue di mantenere il riconoscimento quale sezione italiana di Internet Society. L'eventuale revoca o decadenza del riconoscimento non è di per sé ragione di scioglimento o modifica degli scopi sociali di Società Internet APS.

2.e. Società Internet APS collabora con le altre sezioni di Internet Society nel perseguire gli scopi comuni e in particolare con le sezioni europee nell’ambito del processo di integrazione europea.

2.f. Società Internet APS rispetta le By-Laws, i Regolamenti e le direttive di Internet Society per i Chapter, quando non in contrasto con leggi e norme vincolanti o con questo Statuto.

Articolo 3 - Sviluppo di Internet

3.a. Società Internet APS promuove la partecipazione di esperti italiani al processo di sviluppo dei protocolli e degli standard Internet definiti dalla comunità Internet internazionale.

3.b. Società Internet APS agisce affinché le istituzioni, società e organizzazioni, pubbliche e private, italiane o dell’Unione europea rispettino e favoriscano l’autonomia e l’autogoverno della comunità Internet.

Articolo 4 - Iniziative ed Eventi

4.a. Società Internet APS organizza o collabora ad organizzare attività ed eventi quali convegni, seminari e scuole, esposizioni di prodotti e tecnologia, acquisizione, redazione e diffusione di informazioni e notizie, premi e concorsi, che siano di interesse generale, dirette o aperte al pubblico e favoriscano l’accesso all’uso, lo sviluppo, la conoscenza e la corretta gestione di Internet.

4.b. Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, Società Internet APS esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere g), h), i), v), w) dell’art.5 del D.Lgs. 31 luglio 2017, n. 117.

4.c. Società Internet APS può, inoltre, svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle sopra richiamate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

4.d. Società Internet APS svolge, inoltre, attività di monitoraggio, sensibilizzazione ed informazione verso l’opinione pubblica e la società civile sui temi attinenti alla settore tecnologico e digitale, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e della collaborazione con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

4.e. Società Internet APS potrà, altresì, aderire ad altre associazioni aventi finalità analoghe alle proprie.

4.f. Per la realizzazione degli scopi statutari, Società Internet APS si propone di valorizzare le competenze degli associati e di accrescere l’approfondimento consapevole delle problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali, mediante la promozione di iniziative culturali in grado di favorire un ampio e libero confronto di opinioni, anche a mezzo di seminari, convegni, dibattiti, pubblicazioni e altre attività divulgative destinate prevalentemente alla società civile.

4.g. Per il perseguimento degli scopi indicati, Società Internet APS promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e accordi con istituzioni pubbliche e private in Italia e all'estero.

Articolo 5 - Espressione di Opinioni

5.a.  Società Internet APS formula mediante il suo Presidente opinioni motivate pubbliche, ovvero valutazioni, commenti, proposte, pareri, censure, dissensi su fatti, eventi, situazioni e prassi; sulla formulazione di adesione a trattati, accordi, carte, risoluzioni o altre espressioni della volontà internazionale; su norme, leggi, regolamenti e direttive; su provvedimenti, atti o decisioni amministrative e giudiziarie; su sviluppi, formulazioni, adozioni e valutazioni di standard e protocolli; sullo sviluppo e la gestione di infrastrutture tecnologiche, amministrative e gestionali che siano rilevanti nell’ambito italiano e dell'Unione Europea per l’accesso, l’uso, lo sviluppo, la conoscenza e la gestione di Internet.

5.b. Le opinioni di cui al precedente comma sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Soci

6.a. L'iscrizione a Società Internet APS è aperta a ogni persona, fisica o giuridica e ad associazioni, enti o istituzioni, senza alcuna discriminazione, alle sole condizioni di accettare i principi e gli scopi enunciati in questo Statuto e di rispettare le modalità di Associazione. L'adesione a Società Internet APS è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente Statuto.

6.b. La richiesta di iscrizione delle persone fisiche si ritiene accettata all'incasso della quota associativa e al termine di una procedura di Associazione determinata dal Consiglio Direttivo. Negli altri casi, delibera il Consiglio Direttivo.

6.c. L'ammissione in qualità di nuovo associato richiede una richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo contenente una dichiarazione di accettazione dello Statuto, previa presentazione da parte di un socio. L'ammissione è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo e ha corso e validità soltanto dopo la formale approvazione e in seguito al versamento della quota sociale. L'eventuale rigetto deve essere motivato. Qualora il Consiglio Direttivo non approvi la richiesta di ammissione di un candidato, deve darne comunicazione all'interessato, che potrà impugnare la decisione ricorrendo al Collegio dei probiviri entro 60 (sessanta) giorni.

6.d. I soci si distinguono in individuali e partner sostenitori, questi ultimi nelle tre categorie platino, oro e argento, per i quali il Consiglio Direttivo può decidere quale benefit la nomina di un numero predeterminato di soci individuali persone fisiche, aventi gli stessi diritti degli altri soci individuali.

6.e. Le quote associative sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può disporre quote associative distinte per categorie distinte di soci e quote ridotte per entità senza fini di lucro. Nessun socio può essere esentato dal pagamento delle quote associativa, salvo quelli nominati ai sensi dell'articolo 6.d. Le quote associative non sono trasmissibili e non possono essere distribuite, anche indirettamente, tra gli associati, come previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

6.f. I soci non persone fisiche partecipano alla vita dell'Associazione, comprese le elezioni degli organismi sociali e la partecipazione all'Assemblea dei Soci, nella persona dei loro rappresentanti.

6.g. I soci potranno anche essere consultati attraverso strumenti elettronici (ad esempio liste di posta elettronica) con il fine di informare le decisioni del Consiglio Direttivo e, in generale, per sostenere la vita dell'Associazione.

6.h. La qualità di socio si perde per recesso, per il mancato versamento della quota associativa trascorsi 60 giorni dalla ricezione della diffida al pagamento, per esclusione. L'esclusione dalla qualifica di socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice su proposta del Consiglio Direttivo, per attività incompatibili con le finalità associative, pregiudizievoli del suo prestigio o contrarie al mantenimento di un rapporto di fiducia tra soci, quando ricorre uno dei seguenti motivi:

  • ripetute gravi violazioni di quanto previsto dallo Statuto o dalla legge;
  • condanne con sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

6.i. La eventuale riammissione del socio escluso deve essere successivamente deliberata dall'Assemblea a maggioranza semplice.

6.l. Coloro che perdono la qualità di socio decadono immediatamente da ogni carica, ufficio o incarico.

Articolo 6-bis - Diritti e doveri dei soci

6.bis.a. Sono attribuiti agli associati i seguenti diritti:

  • diritto di partecipare all'Assemblea e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per l’elezione degli Organi Sociali;
  • diritto all’eleggibilità a tutte le cariche sociali;
  • diritto di partecipare attivamente alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto;
  • diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione e di usufruire di tutti i servizi proposti;
  • diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Sono attribuiti agli associati i seguenti doveri:

  • rispetto dello Statuto;
  • osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita;
  • rispetto delle finalità statutarie dell’Associazione mediante un comportamento conforme agli indirizzi sociali.

Articolo 7 - Assemblea dei Soci

7.a. L’Assemblea dei soci è l’organo deliberativo dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

7.b. L’Assemblea è composta da tutti gli associati, deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

7.c. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

7.d. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

7.e. La convocazione è fatta mediante comunicazione elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso può contenere anche la data, il luogo e l'ora per la seconda convocazione.

7.f. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

7.g. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.

7.h. l Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

7.i. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

7.l. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 7-bis - Assemblea

7-bis.a. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso o comunicazione elettronica da effettuarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

7-bis.b. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

7-bis.c. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

7-bis.d.  In sede straordinaria l'Assemblea delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera coerentemente con quanto previsto dall'art. 21 del c.c.; ad esempio: per modificare l'atto costitutivo o lo statuto è richiesta, come quorum costitutivo, la presenza di almeno la metà degli associati, mentre, come quorum deliberativo, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7-bis.e. Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri tre soci.

7-bis.f. L’Assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7-bis.g. L'Assemblea, riunita in sede ordinaria:

  • approva il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Preventivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si può ricorrere ad un termine più ampio, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni, in caso di particolari esigenze o complessità legate alla struttura e all'attività dell'Associazione, che dovranno essere motivate dal Consiglio Direttivo;
  • nomina e revoca il Presidente;
  • nomina i membri del Consiglio Direttivo, provvedendo, altresì, alla loro revoca o sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;
  • nomina i membri del Comitato dei Probiviri, provvedendo, altresì, alla loro revoca o sostituzione;
  • nomina i membri dell'Organo di Revisione e Controllo, nei casi previsti dalla legge, provvedendo, altresì, alla loro revoca o sostituzione;
  • discute gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione, deliberando sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
  • individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  • approva e modifica i regolamenti interni dell'Associazione;
  • delibera sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi del presente Statuto;
  • delibera in merito alla riammissione conseguente al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato ai sensi del presente Statuto;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera tutti i provvedimenti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea in sede straordinaria o del Consiglio Direttivo e, comunque, su tutte le questioni e gli argomenti che vengano sottoposti dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

7-bis.h. L'Assemblea riunita in sede straordinaria delibera:

  • le modifiche al presente Statuto, compresa la trasformazione dell'Associazione o le altre operazioni straordinarie, quali la fusione della medesima con altre Associazioni o Enti;
  • lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, con la nomina dell'Organo chiamato a svolgere le attività liquidative e la sua eventuale revoca o sostituzione, l'attribuzione dei poteri al medesimo e la loro successiva modifica, nonché la destinazione del patrimonio dell'Associazione nei limiti imposti dalla legge e da questo Statuto.

7-bis.i. Per deliberare lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

8.a. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero di membri da due (2) a otto (8) eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di quattro (4) anni e rieleggibili.

8.b. I Consiglieri non possono delegare le loro funzioni.

8.c.  Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell’Associazione e può di propria iniziativa revocarlo. Il Tesoriere sovrintende alla riscossione delle quote sociali, degli altri contributi e di tutte le entrate straordinarie, nonché alla gestione e all’amministrazione dei conti di cassa e di banca. Ogni comunicazione o informazione richiesta da Internet Society per esigenze di legge sugli aspetti finanziari e contabili dell’Associazione è redatta per scritto dal Tesoriere.

8.d.  Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente. Il Vicepresidente è rieleggibile e sostituisce, in caso di indisponibilità temporanea, il Presidente con poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

8.e.  Nel caso in cui nel corso del mandato si renda vacante un posto di Consigliere, il Consiglio Direttivo può nominare un sostituto, scelto tra i soci disponibili. Tale sostituto, se nominato, dura in carica per il mandato del Consiglio Direttivo in corso. Se il Consiglio Direttivo non nomina tale sostituto, la nomina viene effettuata dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva. I membri cooptati, che devono comunque costituire la minoranza del Consiglio Direttivo, durano in carica fino al termine del quadriennio per il quale il Consiglio Direttivo stesso risulta in carica, e sono rieleggibili.

8.f. Il Consiglio Direttivo, prima della scadenza del proprio mandato, o comunque quando lo stesso lo richieda, propone all’Assemblea il numero dei componenti da eleggere, nonché le relative candidature ricevute. L’Assemblea dei soci procede quindi alla votazione dei candidati proposti, approvando la composizione del Consiglio Direttivo secondo quanto votato.

8.g. Il Consiglio Direttivo può designare tra i suoi membri un Vicepresidente e il Segretario. Inoltre, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere che può non essere membro del Consiglio Direttivo, ed in tal caso dovrà essere convocato a tutte le riunioni dello stesso.

8.h. Le cariche durano quanto il Consiglio Direttivo stesso, ed i membri possono essere rieletti.

8.i. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque una volta l'anno per predisporre e deliberare in ordine ai bilanci dell'Associazione da presentare all'Assemblea ed all'ammontare del contributo associativo.

8.l. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso o comunicazione elettronica da effettuarsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per la riunione. In caso di mancanza di convocazione, esso è comunque validamente riunito tutte le volte in cui siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

8.m. Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

8.n. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

8.o. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.p. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.q. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. A tal fine deve essere convocata non appena possibile l'Assemblea per la nuova nomina.

8.r. La carica di Consigliere è gratuita. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del mandato entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente per la conservazione dei benefici fiscali.

8.s. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

  • predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, definendo il suo ordine del giorno da inserire nella convocazione a firma del Presidente;
  • qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria;
  • indire adunanze, convegni;
  • deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  • decidere in prima istanza sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  • deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui al presente Statuto;
  • istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

8.t. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro a supporto delle attività associative, nominandone i responsabili, che restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo. I coordinatori dei gruppi di lavoro possono essere revocati e sostituiti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo.

8.u. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da studiosi, ricercatori ed esperti qualificati del settore sui temi dell’innovazione tecnologica e digitale, al fine di approfondire specifiche questioni di particolare complessità sulla base di preliminari lavori di ricerca.

Articolo 9 - Il Presidente

9.a. Il Presidente è eletto tra i soci, dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

9.b. Risulta eletto Presidente il socio che riceve il maggior numero di voti.

9.c. Oltre a esercitare i poteri e svolgere le funzioni indicate in altri articoli del presente Statuto, il Presidente è l'unico portavoce della Società Internet APS, salva sua delega scritta, agisce come liasion con Internet Society e con le altre sezioni ('Chapters'), presiede il Consiglio Direttivo, coordina e supervisiona il lavoro degli organi dell'Associazione.

9.d. Il Presidente rappresenta, anche legalmente, Società Internet APS nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Il Presidente è autorizzato a gestire, disgiuntamente, i rapporti dell’Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, salvo rendicontare l’operato nelle riunioni dello stesso. Il Presidente può rilasciare procure a terzi per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vicepresidente oppure, in subordine, al Consigliere più anziano. In caso di impedimento permanente, dimissioni o morte del Presidente, il Vicepresidente - oppure, in subordine, il Consigliere più anziano - convoca l'Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Il fatto stesso che questi agisca in nome e in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Articolo 9-bis - Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

9-bis.a. Il Consiglio Direttivo decade:

  • per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
  • per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
  • per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

In tali circostanze il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

9-bis.a. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

  • per morte;
  • per dimissioni;
  • per sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In tali circostanze, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 (quindici) giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Articolo 10 – Elezioni

10.a. Le elezioni per le cariche previste dallo Statuto si svolgono in occasione dell’Assemblea dei Soci. Le candidature alle cariche sociali dovranno pervenire alla lista dei soci entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva tramite comunicazione con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio della votazione, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni.

10.b. Il Presidente e il Consiglio Direttivo rimangono in carica sino alla proclamazione del Consiglio Direttivo e del Presidente eletti dall'Assemblea.

10.c. Il Consiglio Direttivo ed i soci presenti in Assemblea vigilano sulla correttezza delle operazioni di voto, del quale devono essere assicurate la segretezza, l’autenticità e l’impossibilità di duplicazione. Delle operazioni di voto deve essere redatto specifico verbale, sottoscritto dal Presidente. Il rinnovo delle cariche sociali può avvenire anche mediante votazione elettronica online, garantendo la partecipazione democratica e l'efficienza delle operazioni elettorali. Il Consiglio Direttivo provvede alla scelta della piattaforma di voto elettronica, specificando le modalità operative, i tempi di svolgimento della votazione online e le garanzie adottate per assicurare la segretezza, la sicurezza e la tracciabilità del voto.

10.d. È facoltà dell’Assemblea dei soci di nominare, con maggioranza semplice su proposta di uno o più soci, un Presidente Onorario individuato tra personalità che si siano straordinariamente distinte nel perseguimento degli scopi della Associazione. Il Presidente Onorario è figura onoraria, non ha ruoli rappresentativi, e viene invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Organo di Revisione e Controllo

11.a. L’Organo di Revisione e Controllo, che può anche essere monocratico, è nominato ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Almeno un componente deve essere qualificato e iscritto negli Albi come previsto dalle norme applicabili, ed a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice civile.

11.b. L'Organo di Revisione e Controllo può essere composto da membri interni all'Associazione, oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

  • esercitare compiti di monitoraggio e di vigilanza sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
  • attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
  • poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, poter chiedere agli amministratori (Presidente e componenti Consiglio Direttivo) notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
  • redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Articolo 11-bis - Collegio dei Probiviri

11-bis.a. Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea, si compone di 3 (tre) associati effettivi e 3 (tre) supplenti.

11-bis.b. Sono demandate al Collegio dei Probiviri tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Inoltre, il Collegio dei Probiviri è chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’aspirante associato che sia stato escluso.

11-bis.c. Il Collegio dei Probiviri giudicherà “ex bono et aequo” e il suo lodo sarà inappellabile.

11-bis.d. ​​​​​​​Al Collegio dei Probiviri viene altresì richiesto di pronunciarsi in merito a questioni deontologiche connesse alle problematiche che rilevano nel settore dell’innovazione tecnologica e digitale.

11-bis.e. I Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 12 – Incompatibilità

12.a. Sono tra loro incompatibili la carica di Presidente e quella di Tesoriere. I componenti dell’Organo di Revisione e Controllo e del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire nessuna altra carica.

Articolo 13 - Fonti di finanziamento

13.a. Società Internet si finanzia:

  • con le quote associative;
  • con eventuali ulteriori liberi contributi aggiuntivi o lasciti anche in beni immobili da parte dei soci, approvati dal Consiglio Direttivo;
  • con eventuali erogazioni, donazioni e contributi anche in natura ricevuti da Enti pubblici, persone fisiche o giuridiche, subordinatamente all’approvazione del Consiglio Direttivo.

13.b. L’Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, escluso comunque lo svolgimento di operazioni riservate ad operatori specializzati, per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la negoziazione di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell’Associazione.

13.c. Le quote associative non sono trasmissibili e non possono essere distribuite, anche indirettamente, tra gli associati, come previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 14 - Patrimonio ed Entrate

14.a. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell’Associazione per acquisto diretto, o a seguito di contribuzioni, elargizioni e donazioni da parte di terzi; da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; da ogni altra entrata, approvata dal Consiglio Direttivo, che concorra ad incrementare l’attivo sociale e a garantire la continuità dell’Associazione.

14.b. Per il perseguimento dei propri scopi statutari e lo svolgimento delle proprie attività Società Internet APS potrà avvalersi delle seguenti entrate:

  • quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
  • contributi e liberalità dei soci e di terzi;
  • sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di terzi e soci;
  • proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

14.c. Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

14.d. Società Internet APS può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto degli stessi, nonché di fondi, riserve di capitali durante la vita dell’Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

14.e. Società Internet APS ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.f. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 15 - Anno Sociale - Esercizio Finanziario

15.a. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 3 (tre) mesi dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo; tale bilancio dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale, per le conseguenti deliberazioni. Eventuali avanzi di gestione, al termine di ogni anno finanziario, sono destinati, salva diversa disposizione di legge, a riserve o per impieghi di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni; non saranno mai distribuiti direttamente o indirettamente tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano. È altresì vietato procedere alla distribuzione di fondi di qualsiasi tipo anche aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta da leggi.

15.b. Società Internet APS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non siano superiori a Euro 220.000 (duecentoventimila) annui, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Qualora l’Associazione consegua entrate annue superiori a Euro 100.000 (centomila), essa è tenuta a pubblicare annualmente e a mantenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati, anche in forma anonima, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Qualora l’Associazione consegua entrate annue superiori a Euro 1.000.000 (un milione), essa è inoltre tenuta a redigere il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo nel proprio sito internet, ai sensi dell’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

15.c. l bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dal presente Statuto, nel rispetto dell’articolo 13 del Codice del terzo settore.

15.d. L’Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 16 - Partecipazione Volontaria

16.a. La partecipazione alla vita e alle attività dell'Associazione, incluse quelle rivolte al pubblico, da parte dei Soci è a titolo gratuito e volontario, salvo quanto previsto nel successivo art.16.c.

16.b. Il Presidente, i Consiglieri e i componenti della Commissione Elettorale non percepiscono nessun compenso o contributo per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni associative, ma possono ricevere i rimborsi spese e di missione, se documentati e motivati. 16.c. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga opportuno acquisire a favore dell'Associazione specifiche attività o specifici servizi che possano essere svolti anche da altri soci, il Consiglio Direttivo può deliberare in tal senso, identificando nella delibera il servizio o l'attività, il socio a cui è richiesta, la remunerazione per essa spettante al socio o i criteri per la sua determinazione. Oltre alla suddetta remunerazione, il socio ha diritto al rimborso delle spese documentate.

Articolo 16-bis - Volontari

16-bis.a. A tenore dell’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Società Internet può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività statutarie di volontari che, per libera scelta, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per perseguire il bene comune in conformità alle disposizioni del presente Statuto, mediante un contributo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16-bis.b. Società Internet APS iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

16-bis.c. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

16-bis.d. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

16-bis.e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Società Internet APS dovrà dotarsi di copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci e dei volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.  

Articolo 17 - Scioglimento

17.a. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci.

17.b. L’Assemblea che dispone lo scioglimento dell’Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

17.c. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente di cui all'articolo 45, comma 1 Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla “Fondazione Italia Sociale”.

Articolo 18 - Norme Transitorie

18.a. Le disposizioni del presente Statuto saranno adeguate nel momento in cui entreranno in vigore nuove disposizioni di legge o provvedimenti ministeriali che si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui entreranno in vigore.

Articolo 19 - Clausola Compromissoria

19.a. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 20 - Disposizioni Finali

20.a. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili e le leggi speciali in materia.

20.b. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

20.c. Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto.