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Approvato dall'Assemblea dei Soci del 24 maggio 2018, registrato il 26 luglio 2018

Testo dello statuto

 

Parte Prima - Nome, Principi e Soci

 

Articolo 1 - Princìpi

  • 1.a. Società Internet, altresì detta “Internet Society Italia” o “ISOC Italia”, è una libera associazione privata senza scopo di lucro, costituita il 17 Marzo 2000.

  • 1.b. Società Internet promuove la conoscenza, l’uso e lo sviluppo tecnologico, culturale, sociale ed economico di Internet in Italia.

  • 1.c. Società Internet difende il diritto di accesso a Internet di ogni persona, associazione o entità sociale opponendosi ad ogni forma di discriminazione all’uso e nella gestione di Internet.

  • 1.d. Società Internet si fa portavoce degli interessi e delle esigenze degli utenti italiani di Internet presso la comunità Internet internazionale e promuove l'uso della lingua italiana in Internet.

  • 1.e. La sede legale di Società Internet è presso il Consortium GARR in Via dei Tizii n.6, 00185 Roma

 

Articolo 2 - Relazioni Con Internet Society: premesse e principi

  • 2.a Internet Society è l’associazione fondata in data 11 dicembre 1992 negli Stati Uniti d'America, incorporata con atto numero 924447 emesso dalla Business Regulation Administration, Department of Consumer and Regulatory Affairs, Government of the District of Columbia.

  • 2.b. Su iniziativa dei Soci Fondatori, Società Internet è stata ed è riconosciuta da Internet Society quale sezione italiana di Internet Society (ISOC Italy Chapter).

  • 2.c. Società Internet condivide e osserva i principi, la missione e gli scopi di Internet Society e li promuove in Italia.

  • 2.d. Società Internet persegue di mantenere il riconoscimento quale sezione italiana di Internet Society. L'eventuale revoca o decadenza del riconoscimento non è di per sé ragione di scioglimento o modifica degli scopi sociali di Società Internet.

  • 2.e. Società Internet collabora con le altre sezioni di Internet Society nel perseguire gli scopi comuni e in particolare con le sezioni europee nell’ambito del processo di integrazione europea.

  • 2.f. Società Internet rispetta le By-Laws, i Regolamenti e le direttive di Internet Society per i Chapter, quando non in contrasto con leggi e norme vincolanti o con questo Statuto.

Articolo 3 - Soci

  • 3.a. L’iscrizione a Società Internet è aperta a ogni persona, fisica o giuridica e a associazioni, enti o istituzioni, senza alcuna discriminazione, alle sole condizioni di accettare i principi e gli scopi enunciati in questo Statuto e di rispettare le modalità di associazione.

  • 3.b. La richiesta di iscrizione delle persone fisiche si ritiene accettata all'incasso della quota associativa ed al termine di una procedura di associazione determinata dal Consiglio. Negli altri casi, delibera il Consiglio.

  • 3.c. I soci si distinguono in individuali e partner sostenitori, questi ultimi nelle tre categorie platino, oro e argento, per i quali il Consiglio può decidere quale benefit la nomina di un numero predeterminato di soci individuali persone fisiche, aventi gli stessi diritti degli altri soci individuali.

  • 3.d. Le quote associative sono fissate annualmente dal Consiglio. Il Consiglio può disporre quote associative distinte per categorie distinte di soci e quote ridotte per entità senza fini di lucro. Nessun socio può essere esentato dal pagamento delle quote associativa, salvo quelli nominati ai sensi dell’articolo 3.c.

  • 3.e. I soci non persone fisiche partecipano alla vita dell'associazione, comprese le elezioni degli organismi sociali e la partecipazione all'Assemblea dei Soci, nella persona dei loro rappresentanti.

  • 3.f. I soci potranno anche essere consultati attraversi strumenti elettronici (ad esempio liste di posta elettronica) con il fine di informare le decisioni del Consiglio e, in generale, per sostenere la vita dell’associazione.

  • 3.g. La qualità di socio si perde per recesso, per il mancato versamento della quota associativa, trascorsi 60 giorni dalla ricezione della diffida al pagamento, per esclusione. L’esclusione dalla qualifica di socio è deliberata dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice su proposta del Consiglio per attività incompatibili con le finalità dell’associazione, pregiudizievoli del suo prestigio o contrarie al mantenimento di un rapporto di fiducia tra soci. La eventuale riammissione del socio escluso deve essere deliberata dall'assemblea a maggioranza semplice. Coloro che perdono la qualità di socio decadono immediatamente da ogni carica, ufficio o incarico.

Parte Seconda - Attività

 

Articolo 4 - Sviluppo di Internet

  • 4.a. Società Internet promuove la partecipazione di esperti italiani al processo di sviluppo dei protocolli e degli standard Internet definiti dalla comunità Internet internazionale.

  • 4.b. Società Internet agisce affinché le istituzioni, società e organizzazioni, pubbliche e private, italiane o della Comunità Europea rispettino e favoriscano l’autonomia e l’autogoverno della comunità Internet.

 

Articolo 5 - Iniziative ed Eventi

Società Internet organizza o collabora ad organizzare attività ed eventi quali convegni, seminari e scuole, esposizioni di prodotti e tecnologia, acquisizione, redazione e diffusione di informazioni e notizie, premi e concorsi, che siano di interesse generale, dirette o aperte al pubblico e favoriscano l’accesso all’uso, lo sviluppo, la conoscenza e la corretta gestione di Internet.

 

Articolo 6 - Espressione di Opinioni

  • 6.a. Società Internet formula mediante il suo Presidente opinioni motivate pubbliche, ovvero valutazioni, commenti, proposte, pareri, censure, dissensi, su fatti, eventi, situazioni e prassi; sulla formulazione di adesione a trattati, accordi, carte, risoluzioni o altre espressioni della volontà internazionale; su norme, leggi, regolamenti e direttive; su provvedimenti, atti o decisioni

    amministrative e giudiziarie; su sviluppi, formulazioni, adozioni e valutazioni di standard e protocolli; e sullo sviluppo e la gestione di infrastrutture tecnologiche, amministrative e gestionali che siano rilevanti nell’ambito italiano e dell'Unione Europea per l’accesso all’uso, lo sviluppo, la conoscenza e la gestione di Internet.

  • 6.b. Le opinioni di cui al precedente comma sono deliberate dal Consiglio.

Parte Terza - Ordinamento

 

Articolo 7 - Assemblea dei Soci

  • 7.a. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci.

  • 7.b. Sono compiti specifici e propri dell’Assemblea dei Soci

    • eleggere il Presidente e i Consiglieri;

    • approvare il rendiconto economico consuntivo relativo all’anno precedente;

    • deliberare sul bilancio preventivo per l’esercizio successivo;

    • deliberare sulle modifiche di Statuto;

    • nominare il Collegio dei Revisori;

    • deliberare lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori;

    • deliberare sull'esclusione di soci, secondo i casi e le modalità indicate all’art. 3g.

  • 7.c. L'Assemblea dei Soci può decidere di ogni argomento riguardante la vita e l'attività dell’associazione, salve le competenze del Collegio dei Revisori, ivi compresa la revoca, anche in anticipo rispetto alle scadenze, di un Consigliere, del Consiglio o del Presidente.

  • 7.d. L'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che alla data in cui si tiene l’Assemblea siano soci da almeno 30 giorni.

  • 7.e. Per le elezioni del Presidente e del Consiglio alla scadenza del mandato, l'assemblea può deliberare, a maggioranza semplice e con voto palese, che le elezioni non siano tenute nel corso dell'assemblea stessa, ma siano differite e tenute per posta e/o per posta elettronica entro 20 giorni.

  • 7.f. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, su convocazione, anche per posta elettronica, del Presidente; può altresì essere convocata su conforme delibera del Consiglio o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

  • 7.g. La riunione dell'Assemblea dei Soci è convocata almeno 15 giorni prima della data fissata; l’avviso di convocazione contiene l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo esatto della riunione.

  • 7.h. La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Soci può essere delegata per iscritto ad altro socio. Al massimo, un socio può raccogliere tre deleghe. Ogni socio ha diritto a uno e un solo voto.

  • 7.i. Una riunione dell'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentata per delega, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi, presenti o rappresentati per delega. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza semplice dei votanti. La riunione dell'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in assenza, dal socio anagraficamente più anziano presente in assemblea.

  • 7.j. Le deliberazioni aventi ad oggetto eventuali modifiche del presente Statuto, ovvero la revoca di un Consigliere, del Consiglio o del Presidente si considerano approvate solo se ricevono il voto favorevole della metà più uno del numero di tutti i soci.

Articolo 8 - Consiglio

  • 8.a. Il Consiglio è composto dal Presidente, da un numero pari di almeno due e al massimo otto Consiglieri, con numero deciso dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente. I Consiglieri sono eletti dai soci e sono rieleggibili. La durata del Consiglio è di anni tre. I Consiglieri non possono delegare le loro funzioni.

  • 8.b. Nel caso in cui nel corso del mandato si renda vacante un posto di Consigliere, il Consiglio può nominare un sostituto, scelto tra i soci disponibili. Tale sostituto, se nominato, dura in carica per il mandato del Consiglio in corso. Se il Consiglio non nomina tale sostituto, la nomina viene effettuata dall'assemblea successiva.

  • 8.c. Oltre a esercitare i poteri e svolgere le funzioni indicate in altri articoli di questo Statuto, il

    Consiglio:

    • delibera sulle richieste di associazione, nei casi previsti dall'art. 3;

    • elabora e dispone per la realizzazione del programma di iniziative e attività dell'associazione;

    • dirige e sovrintende all'amministrazione dell’associazione, con possibilità di deliberare l’esecuzione di tutti gli atti necessari o opportuni al conseguimento degli scopi sociali;

    • nomina al proprio interno il Tesoriere dell’associazione e può di propria iniziativa revocarlo;

    • prepara il bilancio preventivo e predispone il rendiconto consuntivo che saranno presentati, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

    • conferisce premi, riconoscimenti e sponsorizzazioni;

    • nomina i rappresentanti dell’associazione presso organismi, istituzioni, o enti, sia pubblici sia privati.

  • 8.d. Il Consigliere nominato Tesoriere sovrintende alla riscossione delle quote sociali, degli altri contributi e di tutte le entrate straordinarie, nonché alla gestione e all’amministrazione dei conti di cassa e di banca. Ogni comunicazione o informazione richiesta da Internet Society per esigenze di legge sugli aspetti finanziari e contabili dell’associazione è redatta per scritto dal Tesoriere.

  • 8.e. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Esso deve comunque essere convocato almeno tre volte l’anno, ed almeno una di queste deve deliberare in ordine ai bilanci ed all’ammontare delle quote sociali annuali. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza

    semplice dei membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza deimpresenti. Le riunioni sono validamente costituite sia che i Consiglieri siano presenti di persona, che attraverso meccanismi di telepresenza (ad esempio audio e/o video-conferenza).

  • 8.f. Il Consigliere che non si presenti a tre riunioni consecutive del Consiglio regolarmente convocate dal Presidente decade automaticamente dalla carica, salvo che il Consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei suoi membri presa alla riunione in cui si registra la terza assenza consecutiva del Consigliere, non ritenga le assenze dovute a motivo giustificabile. La decadenza dalla carica si verifica a far data dal giorno successivo alla riunione del consiglio in cui si è verificata la terza assenza consecutiva. Si applica, in tal caso, quanto previsto al precedente art. 8.b.

  • 8.g. Il Consiglio, per il suo funzionamento, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri un regolamento interno, che può essere modificato, in qualunque momento e con la stessa maggioranza, dal Consiglio stesso.

Articolo 9 - Il Presidente

  • 9.a. Il Presidente è eletto tra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

  • 9.b. Risulta eletto Presidente il socio che riceve il maggior numero di voti.

  • 9.c. Oltre a esercitare i poteri e svolgere le funzioni indicate in altri articoli di questo Statuto, il Presidente è l'unico portavoce della Società Internet, salva sua delega scritta, agisce come liasion con Internet Society e con le altre sezioni ('Chapters'), presiede il Consiglio, coordina e supervisiona il lavoro degli organi dell'associazione.

  • 9.d. Il Presidente rappresenta, anche legalmente, Società Internet.

  • 9.e. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal consigliere anagraficamente più anziano. Nel caso di impedimento permanente, dimissioni o morte del Presidente, il consigliere più anziano convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Articolo 10 - Elezioni

  • 10.a. Le elezioni per le cariche previste dallo statuto si svolgono in occasione dell’Assemblea dei Soci.

  • 10.b. Il Presidente ed il Consiglio rimangono in carica sino alla proclamazione del Consiglio e del Presidente eletti dall'Assemblea.

  • 10.c. Il Consiglio ed i soci presenti in Assemblea vigilano sulla correttezza delle operazioni di voto, del quale devono essere assicurate la segretezza, l’autenticità e l’impossibilità di duplicazione. Delle operazioni di voto deve essere redatto specifico verbale, sottoscritto dal Presidente.

  • 10.d. E’ facolta dell’Assemblea dei soci di nominare, con maggioranza semplice su proposta di uno o più soci, un Presidente Onorario individuato tra personalità che si siano straordinariamente distinte nel perseguimento degli scopi della Associazione. Il Presidente Onorario è figura onoraria, non ha ruoli rappresentativi, e viene invitato a partecipare alla riunioni del Consiglio.

 

Articolo 11 - Collegio dei revisori

  • 11.a. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei Soci, anche tra individui che non siano soci. Il Collegio dura in carica anni tre, elegge al proprio interno un Presidente, il quale lo convoca e ne presiede le sedute.

  • 11.b. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per l’Assemblea dei Soci.

  • 11.c. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo di uno dei membri del Collegio, i rimanenti membri possono nominare un membro supplente, che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea dei Soci.

 

Articolo 12 - Incompatibilità

Sono tra loro incompatibili la carica di Presidente e quella di Tesoriere. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire nessuna altra carica.

Parte Quarta - Finanziamento e Patrimonio

 

Articolo 13 - Fonti di finanziamento

  • 13.a. Società Internet si finanzia:

    • con le quote associative,

    • con eventuali ulteriori liberi contributi aggiuntivi o lasciti anche in beni immobili da parte dei soci, approvati dal Consiglio;

    • con eventuali erogazioni, donazioni e contributi anche in natura ricevuti da Enti pubblici, persone fisiche o giuridiche, subordinatamente all’approvazione del Consiglio.

  • 13.b. L’associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, escluso comunque lo svolgimento di operazioni riservate ad operatori specializzati, per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la negoziazione di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell’associazione.

 

Articolo 14 - Patrimonio

  • 14.a. Il patrimonio dell’associazione è costituito:

    • dagli introiti indicati nel precedente art. 13a;

    • dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione per acquisto diretto, o a seguito di contribuzioni e donazioni di cui al precedente art. 13a;

    • da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

  • 14.b. da ogni altra entrata, approvata dal Consiglio direttivo, che concorra ad incrementare l’attivo sociale e a garantire la continuità dell’associazione.

Articolo 15 - Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo; tale bilancio dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale, per le conseguenti deliberazioni. Eventuali avanzi di gestione, al termine di ogni anno finanziario, sono destinati, salva diversa disposizione di legge, a riserve o per impieghi di pubblica utilità che il Consiglio direttivo riterrà più opportuni; non saranno mai distribuiti direttamente o indirettamente tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano. È altresì vietato procedere alla distribuzione di fondi di qualsiasi tipo anche aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta da leggi.

Parte Quinta - Varie

 

Articolo 16 - Partecipazione Volontaria

  • 16.a. La partecipazione alla vita e alle attività dell'associazione, incluse quelle rivolte al pubblico, da parte dei Soci è a titolo gratuito e volontario, salvo quanto previsto nel successivo art. 16.c.

  • 16.b. Il Presidente, i Consiglieri ed componenti della Commissione Elettorale non percepiscono nessun compenso o contributo per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni associative, ma possono ricevere i rimborsi spese e di missione, se documentati e motivati.

  • 16.c. Nel caso in cui il Consiglio ritenga opportuno acquisire a favore dell'Associazione specifiche attività o specifici servizi che possano essere svolti anche da altri soci, il Consiglio può deliberare in tal senso, identificando nella delibera il servizio o l'attività, il socio a cui è richiesta, la remunerazione per essa spettante al socio o i criteri per la sua determinazione. Oltre alla suddetta remunerazione, il socio ha diritto al rimborso delle spese documentate..

 

Articolo 17 - Scioglimento

  • 17.a. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata secondo le modalità di cui agli artt. 7f e 7g, a maggioranza dei tre quarti dei soci regolarmente iscritti.

  • 17.b. I liquidatori, nominati dal Consiglio, provvederanno a devolvere il patrimonio dell’associazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità.