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20/04/2011
Patologie della rete

a cura di Enzo Fogliani

  In precedenti scritti dal medesimo titolo (che purtroppo stanno diventando una presenza fissa in questa rubrica) avevamo rilevato come i copia e incolla fra siti web producesse, accanto alla diffusione della cultura, anche la diffusione dell’ignoranza.

    La cosa, che sembrava limitata a siti di scarso spessore (anche se molto popolari) sembra oggi contagiare anche siti che dovrebbero essere per definizione autorevoli. La sentenza n. 16940/2010  del tribunale di Roma del 4 agosto 2010 (pubblicata ed annotata in questa rivista, 2011, pag. 233), trattando della decadenza prevista dall’art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, ha affermato che secondo tale norma “il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni”. E non si tratta di una interpretazione dell’estensore della sentenza (la cui minuta, peraltro, si specifica essere stata redatta da un “magistrato in tirocinio”) ma della citazione testuale dell’[asserito] testo normativo. Il redattore della sentenza, infatti, si perita di specificare che in questo la Convenzione di Montreal del 1999, parlando esplicitamente di prescrizione sia nella rubrica che nel testo dell’art. 35, avrebbe spazzato via qualsiasi incertezza interpretativa data dalla Convenzione di Varsavia del 1929 circa la natura del termine estintivo.

Dato che ogni navigazionista ben sa che l’art. 35 della Convenzione di Montreal è testualmente identico all’art. 29 della convenzione di Varsavia, e che l’italiano non è fra i testi ufficiali di nessuna delle due convenzioni, ci si è chiesti dove mai il redattore della sentenza abbia reperito quel testo della norma che tanto sicuramente gli ha fatto affermare che il termine della convezione di Montreal è di prescrizione. Il testo ufficiale francese dell’articolo parla infatti esplicitamente di decadenza dall’azione, mentre quello inglese sancisce l’ estinzione del diritto se l’azione non è introdotta entro il termine biennale; termine che peraltro, negli ordinamenti anglosassoni, non ammette interruzione.
 
Una ricerca su Internet ha svelato l’arcano. Ben due siti “ufficiali” infatti forniscono una traduzione italiana in cui improvvidamente si parla di “prescrizione”. Uno è quello del governo Svizzero (https://www.admin.ch/ch/i/rs/i7/0.748.411.it.pdf), su cui ovviamente nulla può il governo italiano, sito che però riporta anche il corretto testo francese. Il secondo, purtroppo, è quello dell’Unione europea (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):IT:HTML) nel quale in effetti si trova la traduzione adottata dal magistrato. Ciò, nonostante sullo stesso sito si trovi anche  il testo italiano (questo sì, ufficiale) del regolamento CE 889 del  13 maggio 2002, il quale nel suo allegato A che riassume le il contenuto della Convenzione di Montreal da sottoporsi all’utente, esattamente specifichi: “Termini per l'azione di risarcimento - Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare”.

Sarebbe troppo, a tutela dell’utente e della certezza del diritto, chiedere che  chi traduce in italiano i testi normativi presso l’Unione europea non diciamo sia esperto di diritto della navigazione, ma perlomeno si limiti a tradurre fedelmente i testi normativi con i corrispondenti vocaboli italiani (decadenza dall’azione dal francese, estinzione del diritto dall’inglese)  senza pretendere di aggiungervi del proprio ed inquadrarli in altri istituti giuridici?
 

ENZO FOGLIANI.

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