Laurent Manderieux

  • Laurent Manderieux, Adjunct Professore di Diritto della Proprietà Intellettuale, Università L. Bocconi, Milano,
  • docente di proprietà intellettuale in numerosi corsi e programmi universitari e di formazione aziendale in Europa e nel Mondo;
  • Esperto Senior presso diverse Organizzazioni Internazionali
    • Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI-Ginevra);
    • United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL, Vienna);
    • International Development Law Organization (IDLO, Roma);
    • Organisation Internationale de la Francophonie (OIF, Parigi)
    • ecc.,
  • Amministratore Giurista alla FAO ed all‚OMPI per 14 anni;
  • le sue pubblicazioni più importanti riguardano il campo della proprietà intellettuale.

Internet e il diritto d’autore, una relazione necessaria ma tormentata

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Laurent Manderieux

Internet e il diritto d'autore non possono vivere l'uno senza l'altro. In effetti, per il diritto d'autore, Internet rappresenta una sfida e un'opportunità di fondamentale importanza. Il diritto d'autore funziona sulla base di tre regole base:
  • la protezione sui generis, e automatica, vale a dire senza formalità;
  • la territorialità: il diritto viene concesso solo per il territorio di un paese e si estende ad altri Paesi nella misura in cui essi abbiano siglato tra loro un trattato di reciprocità;
  • la durata della protezione, uniforme per ogni categoria di opere e piuttosto lunga (da 50 anni in su).

Internet invece non è territoriale: qualsiasi ccTLD è accessibile da qualsiasi parte del mondo, i contenuti sono spesso di carattere effimero e le tecnologie che fanno funzionare Internet sono sempre costantemente migliorati e migliorabili. Lo sviluppo esponenziale di Internet non permette al diritto d'autore d'ignorare la centralità della rete nella creatività culturale e scientifica umana. D'altronde, il web ha una relazione strettissima con il tema del diritto d'autore: nei Paesi industrializzati gran parte dei contenuti messi online sono sottoposti alla tutela del diritto d'autore sotto una forma o un'altra (anche nel caso di diritto d'uso completamente libero), come anche l'architettura stessa di Internet, risultato del lavoro di migliaia di ricercatori e informatici, viene protetta o può essere protetta dal solo diritto d'autore. Inoltre, la rete si può sviluppare pienamente nella sua funzione commerciale solo per mezzo di un sistema di diritti creati legati in maniera molto stretta al diritto d'autore. Nella logica del presente Quaderno, questo contributo intende soffermarsi soprattutto sulla relazione d'Internet con il diritto d'autore, dando anche alla questione una necessaria dimensione Nord-Sud. Inoltre, nella logica degli altri contributi al Quaderno, il presente contributo si sofferma su Internet, diritto d'autore e gap Nord-Sud considerando essenzialmente la questione del diritto d'autore per quanto riguarda i contenuti messi in rete: non si intende trattare in dettaglio il legame tra i sistemi che permettono alla rete di funzionare e il diritto d'autore; su quest'ultimo argomento numerosi articoli hanno analizzato, relativamente all'Europa, la complessa relazione triangolare tra software, diritto dei brevetti e diritto d'autore in occasione degli animati dibattiti che hanno preceduto il voto contrario da parte del Parlamento Europeo nel luglio 2005 al Progetto di Direttiva UE sulla brevettabilità delle invenzioni implementate tramite computer.

I TENTATIVI PER RENDERE PIÙ STABILE LA RELAZIONE INTERNET-DIRITTO D'AUTORE

L'interazione di Internet con il diritto d'autore rimane tuttora difficoltosa, poiché la rete ha di per sé un carattere internazionale e i siti di qualsiasi ccTLD o GTLD sono accessibili da qualsiasi computer in qualunque parte del globo, mentre il diritto d'autore rimane governato da ogni singolo Stato sul suo proprio territorio.

Il quadro normativo internazionale del diritto d'autore, che ha funzionato bene per un secolo, è quello della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata nel 1886; è completato a livello nazionale da leggi d'applicazione. La Convenzione di Berna, capolavoro giuridico di semplicità ed efficacia ha potuto offrire delle risposte soddisfacenti in materia di diritto d'autore, con adattamenti di piccola entità, all'arrivo della radiodiffusione e della televisione. Invece, con l'arrivo di Internet la Convenzione si è rivelata desueta per la prima volta dalla sua creazione.

Già a partire dalla metà degli anni Ottanta si intuì quest'obsolescenza e la questione dell'aggiornamento della Convenzione di Berna venne indirettamente considerata nei negoziati che portarono nel 1994 alla creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), in particolare nei negoziati relativi alla conclusione dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (meglio conosciuti come "Accordo TRIPS"), il capitolo dell'Accordo OMC relativo alla Proprietà intellettuale.

Tuttavia, è solo dagli anni Novanta che si percepisce la reale dimensione mondiale per Internet e poiché i trattati sono il frutto di negoziati lunghi, sarà attraverso due Trattati ulteriori agli Accordi TRIPs che sarà data una prima risposta all'obsolescenza della Convenzione di Berna e che saranno introdotti di conseguenza i tentativi di miglioramento della relazione tra Internet e il diritto d'autore: il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), più comunemente chiamati "I Trattati Internet dell'OMPI" del dicembre 1996, resero più moderno il quadro generale del diritto d'autore della Convenzione di Berna in tre modi:

  • tramite delle norme di diritto d'autore già sancite dai TRIPS;
  • aggiornando alcune norme internazionali di diritto d'autore su questioni non specificamente legate alle tecnologie digitali;
  • stabilendo, in particolare, nuove norme internazionali applicabili alle tecnologie digitali.

Nell'obiettivo di semplificare questo testo per rendere più agevole la comprensione ai lettori non addetti al lavoro giuridico, si può affermare a grandi linee che queste nuove norme rappresentano un chiarimento cruciale perché fanno entrare Internet e i contenuti messi on-line nella sfera delle opere protette dal diritto d'autore, ponendo fine ad ogni dubbio su questo fronte.

Si nota che le nuove norme internazionali applicabili alle tecnologie digitali permettono in particolare l'istituzione, tramite le leggi nazionali di ratifica di questi Trattati, di misure dette di "antineutralizzazione" e di "protezione dell'informazione sul regime dei diritti", vale a dire di misure destinate a proibire i meccanismi destinati a neutralizzare i sistemi di autorizzazione dell'accesso ai contenuti digitali e all'uso non autorizzato di tali contenuti.

Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e gli altri Paesi industrialmente sviluppati avevano fatto pressione per la rapida conclusione di tali Trattati, poiché intendevano permettere lo sviluppo dei sistemi DRM (Digital Right Management) o di sistemi software di gestione dei diritti che permettono il concretizzarsi di un regime legale per le opere on-line.

E a dieci anni dalla conclusione di questi Trattati possiamo constatare che i loro ideatori hanno ottenuto gli effetti desiderati: gli Stati Uniti, con l'adozione del Digital Millenium Copyright Act (DMCA) nel 1998, e l'Unione Europea con l'attuazione, avvenuta in tempi lunghi, della Direttiva 2001/29 del maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (più comunemente chiamata Direttiva EU sul copyright o EUCD) e la ratifica di tutti i Paesi Membri, hanno confermato nelle loro leggi l'entrata dei contenuti su Internet nella sfera del diritto d'autore, e hanno così permesso lo sviluppo del commercio in rete di prodotti protetti dal diritto d'autore in rete o meno. In apparenza, la relazione di Internet con il diritto d'autore sembra dunque stabilizzata, almeno nei Paesi industrializzati.

DEI RISULTATI FRAMMENTATI

In realtà, la relazione di Internet con il diritto d'autore non è per niente stabilizzata, per almeno tre motivi principali:

  • Il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) hanno permesso ai Paesi occidentali di elaborare dei testi giuridici (EUCD o DMCA) che da una parte favoriscono l'allargamento della proprietà privata su Internet (i cosiddetti modelli proprietari, sviluppati grazie ai DRM), dall'altra hanno suscitato una raffica di critiche di ordine etico, economico e sociale; in Occidente gli autori di queste critiche hanno sviluppato con qualche successo dei contro-modelli ai modelli proprietari, come è il caso di Creative Commons o di simili modelli di diritto d'autore, detti aperti.
  • Questi modelli di diritto d'autore sono in realtà più à la carte che aperti poiché permettono al titolare di un'opera messa on-line - grazie al WIPO Copyright Treaty o al WIPO Performances and Phonograms Treaty si potrà trattare dunque di un'opera protetta dal diritto d'autore - di scegliere quale regime di protezione intende dare alla sua opera, usando uno o diversi modelli standard di "apertura" dei suoi diritti (diritto di riprodurre un'opera gratuitamente senza alterarla o con possibilità di alterarla unicamente per un uso non commerciale o permettendo l'alterazione, con o senza autorizzazione dell'autore, per uso anche commerciale).

    Questi modelli, nati spontaneamente come modelli "Bottom up" spesso grazie a stretti contatti dei loro ideatori con numerosi architetti della rete, sono perfettamente legali, o più esattamente si dovrebbe affermare che non sono per nulla contrari alle leggi varate (DMCA o EUCD), anche se tali testi sono stati ideati con una filosofia completamente diversa.

    Inoltre, i modelli proprietari sono anche oggetto di una critica maggiore e ancora più radicale: nel campo scientifico, alcuni autori in Occidente, Italia inclusa, considerano che i modelli proprietari impediscono la ricerca scientifica poiché rallentano la diffusione della conoscenza; e di conseguenza questi autori considerano indispensabile riscrivere l'EUCD e il DMCA, interpretando i Trattati Internet dell'OMPI in un modo più neutro rispetto ai modelli proprietari.

  • Si è dovuto prevedere, sia nel DMCA sia nel EUCD, delle eccezioni alle limitazioni del diritto d'autore per gli Internet Service Providers (ISP): queste eccezioni sono state rese necessarie dalla loro mera funzione di mezzi di transito dell'informazione.
  • Si è anche dovuto prevedere delle eccezioni a favore delle Università, i cui studenti e alle volte docenti (il numero si può contare talvolta in migliaia di persone) possono violare dei diritti d'autore altrui usando i Siti Internet dell'Università.

  • Infine e soprattutto, sono pochi i Paesi membri del WIPO Copyright Treaty e del WIPO Performances and Phonograms Treaty (una sessantina di Paesi in tutto, cioè un terzo dei Paesi del mondo) e questo ne impedisce l'efficacia, considerando che qualsiasi ccTLD o gTLD è accessibile da qualsiasi parte del mondo come già accennato, però anche che qualsiasi indirizzo Internet sotto qualsiasi ccTLD o gTLD può essere arricchito di contenuti tuttora chiaramente soggetti al diritto d'autore nei soli Paesi membri dal WCT e del WPPT.

Siamo dunque molto lontani da un sistema di diritto d'autore chiaro ed efficace per Internet. In particolare, diversi Paesi in sviluppo temono che il sistema stabilito dal WCT e dal WPPT sia sfavorevole ai loro interessi e contribuisca ad aggravare il divario Nord-Sud. I contenuti in rete di cui i Paesi del Sud del mondo necessitano per ridurre il proprio gap scientifico e tecnologico sono quasi sistematicamente realizzati nei Paesi del Nord del mondo.

Essi sono protetti (talvolta iperprotetti) dai Paesi del Nord grazie ai Trattati Internet dell'OMPI e a leggi di ratifica volutamente scritte per favorire i modelli proprietari. I governi dei Paesi del Sud, al fine di trovare un sostegno giuridico alla loro richiesta di accesso liberalizzato ad un numero maggiore di contenuti in rete, si riferiscono al primo paragrafo dell'Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che specifica:

  • "1. Ogni individuo ha diritto a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici".

D'altronde, la tecnologia nel Nord del mondo si può sviluppare solo grazie alla protezione della Proprietà Intellettuale e le leggi di ratifica dei Trattati Internet dell'OMPI varate dai Paesi del Nord si inseriscono nella logica del paragrafo due dell'Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU che specifica:

  • "2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore".

Per uno sviluppo sano e non liberticida di Internet, bisogna dunque cercare di risolvere, almeno in parte, il conflitto tra gli interessi dei creatori e quelli del pubblico introdotta già nel 1948 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, però lasciato ampiamente irrisolto fin da allora.

DELLE LINEE DIRETTRICI DA ESPLORARE

Alcune linee direttrici possono essere studiate in dettaglio. Sono di due categorie: quelle di carattere normativo e quelle di carattere pragmatico.

ASPETTI NORMATIVI

  • Appare altamente utile per i Paesi occidentali, Italia inclusa, promuovere una ratifica più generale del WCT e del WPPT, in particolare con i Paesi in sviluppo: tali Trattati offrono una cornice d'inquadramento utile per la Rete in materia di diritto d'autore, e dei margini per lo sviluppo di modelli proprietari ma anche di modelli aperti sicuramente più ampi di quelli scelti ad esempio dai governi occidentali nelle legislazioni esistenti;
  • E' altamente auspicabile una modifica delle imperfette legislazioni occidentali (DMCA e soprattutto EUCD) per un migliore equilibrio tra modelli proprietari e modelli aperti, destinato a permettere sia il loro pieno sviluppo reciproco sia una sana concorrenza tra loro, nell'interesse del consumatore come della ricchezza e della diversificazione della Rete

ALTRI ASPETTI

L'attività normativa è spesso in ritardo sui fenomeni economici, culturali e sociali. Questo può essere un freno alla libertà degli individui e al progresso economico, culturale e sociale, ma può anche risultare favorevole alle libertà degli individui e in fin dei conti alla società (la dottrina anglosassone pone spesso l'accento su quest'ultimo aspetto): può dunque anche rivelarsi opportuno non legiferare in eccesso o troppo velocemente su materie nuove come il diritto d'autore su Internet.

Rapidissimi cambi tecnologici e anche di business models sulla rete non devono essere frenati da legislazioni eccessive, che definiscono troppo nel dettaglio delle regole che rischiano di diventare rapidamente limitanti e obsolete. Tuttora è necessario per la società avere almeno un inquadramento minimo chiaro del diritto d'autore su Internet, anche tramite misure e soluzioni pragmatiche.

Sarebbe dunque opportuno lavorare in tempi brevi sull'ideazione di meccanismi pragmatici per alleviare la contrapposizione tra creatori e pubblico: potrebbero essere individuate soluzioni e vie pragmatiche a livello mondiale, in parte sviluppate a partire dal modello usato per risolvere le frizioni tra nome di dominio e marchio.

Potrebbe essere fatto in materia di Internet e diritto d'autore uno sforzo simile a quello condotto da ICANN e dalla Comunità internazionale alla fine degli anni Novanta del passato secolo per stabilire in materia di cybersquatting e cybergrabbing l'Uniform Dispute Resolution Procedure (UDRP: meccanismo amministrativo uniforme per la risoluzione delle controversie). Lo sforzo consisterebbe nel cercare come estendere l'UDRP oggi relativo ai soli conflitti tra nome di dominio e marchi (concretamente i conflitti tra il titolare di un indirizzo Internet e il titolare di un marchio simile), dai conflitti sull'indirizzo ai conflitti sul contenuto dell'indirizzo: vale a dire la creazione di un UDRP per risolvere in particolare conflitti tra il titolare di un indirizzo web titolare dei contenuti inseriti sulla sua pagina e l'eventuale titolare di un diritto d'autore violato da questi contenuti.

Meccanismi più moderni e automatizzati di quelli dell'UDRP attuale possono essere studiati dagli esperti dei Paesi del Nord del Mondo, laddove la tecnologia esiste, per risolvere tali conflitti in modo lineare e semplice. Qualche investimento tecnico, non ingente, sarebbe sicuramente necessario per sviluppare un metodo e dei supporti informatici. Se dei modelli semplici ma anche tecnicamente sofisticati di gestione del diritto d'autore come "Creative Commons" hanno potuto svilupparsi ad hoc e spontaneamente, ci deve essere però chiaro che dei modelli simili per la gestione dei conflitti in materia di diritto d'autore sono possibili.

Possono essere ideate altre opzioni, come la creazione di meccanismi comportamentali (guidelines, voluntary codes, etc.), realizzate anche dai diversi componenti che assicurano de facto oggi il governo pragmatico della Rete. Esistono nei Paesi del Nord numerosi studiosi che lavorano su questi temi assai importanti da considerare. Inoltre, per quanto riguarda il nostro continente, potrebbe essere promossa la creazione di un progetto specifico di Helpdesk europeo su Internet e diritto d'autore, simile (ed eventualmente collegato) all'utilissimo IPR Helpdesk sviluppato da qualche anno dall'Unione Europea.

IMPLEMENTARE DELLE MISURE PER DIMEZZARE IL GAP NORD-SUD

Il divario Nord-Sud potrebbe essere in parte ridotto dall'ideazione di meccanismi pragmatici per alleviare la contrapposizione tra creatori e pubblico e da UDRP in materia di contenuti e diritti d'autore: infatti, se i governi del Sud del Mondo rammentano la loro difficoltà d'accesso a contenuti in rete protetti dal diritto d'autore e da DRM nei Paesi del Nord, numerosi autori e ricercatori dei Paesi in sviluppo e qualche governo del Sud rammentano le violazioni dei loro diritti d'autore commesse in rete da operatori economici ubicati nei Paesi industrializzati.

Inoltre, l'auspicato sviluppo di guidelines e voluntary codes relativi al diritto d'autore su Internet dovrebbe anche coinvolgere diversi componenti tra i Paesi in sviluppo, con l'obiettivo di rendere più generale e dunque più stabile l'inquadramento informale e autotutelato della relazione di Internet e del diritto d'autore e di contribuire in conseguenza a ridurre il divario Nord-Sud. Le linee direttrici sopra suggerite sono probabilmente insufficienti per dimezzare il gap Nord-Sud in termini d'accesso ai contenuti.

È tramite un impegno più consistente dei Paesi industrializzati a realizzare un vero trasferimento tecnologico e l'assistenza tecnologica ai Paesi in sviluppo, nel senso indicato però finora mai considerato seriamente degli Articoli 7 e 8 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) nel 1994, che si situa una soluzione che soddisfi le necessità dei Paesi più poveri in una logica di sviluppo sostenibile. Questo non solo per diminuire il divario Nord-Sud ma anche per rendere più fluida al Nord la gestione dei diritti d'autore sul supporto "Internet", nell'interesse dei creatori e di tutta la comunità.

Aspetti giuridici IGF 2007
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